
Novità sulle scadenze per la Certificazione Unica e la dichiarazione precompilata (www.popmag.it)
A partire dal 2026 entreranno in vigore importanti modifiche relative alle tempistiche e agli adempimenti per la dichiarazione dei redditi.
Questi cambiamenti sono stati introdotti dal decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134, che interviene su scadenze e obblighi fiscali, posticipando alcune date chiave e ridefinendo il calendario degli adempimenti.
Dal 2026, chi esercita un’attività di lavoro autonomo in forma abituale, così come i titolari di partita IVA, non sarà più tenuto a trasmettere la Certificazione Unica entro il 31 marzo, come avvenuto fino ad ora. Il termine per l’invio telematico della CU, che certifica i redditi percepiti, viene spostato al 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi. Questa nuova scadenza riguarda anche le provvigioni derivanti dalle prestazioni occasionali, quali commissioni, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio.
Parallelamente, cambia anche il calendario per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata per i titolari di partita IVA: il modello non sarà più accessibile entro il 30 aprile, ma sarà disponibile sulla piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 maggio di ogni anno. Questo slittamento consente una migliore organizzazione sia per il Fisco sia per i contribuenti, che avranno più tempo per consultare e verificare la propria dichiarazione.
Il quadro normativo che introduce le modifiche
Le modifiche sono contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo n. 81/2025, intitolato “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”. Questo intervento normativo corregge e integra le disposizioni già vigenti, modificando in particolare l’articolo 4, comma 6-quinquies del Dpr 322/1998.
Nel dettaglio, il comma 1-b stabilisce che:
“Dal 2026 le certificazioni contenenti esclusivamente redditi da lavoro autonomo abituale o provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, sono trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di corresponsione delle somme”.
Il comma 2, invece, prevede che:
“A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata sarà resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno”.
Queste disposizioni rappresentano un passo importante verso il miglioramento della gestione degli adempimenti fiscali, introducendo tempistiche più flessibili e funzionali.

Oltre alle novità riguardanti la Certificazione Unica e la dichiarazione precompilata, la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative a Redditi, IRAP e modello 770, in linea con le modifiche apportate dal decreto Adempimenti (Dl n. 1/2024) e dal Dlgs n. 13/2024 sul concordato preventivo biennale.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, le scadenze da rispettare sono:
- Presentazione telematica del modello Redditi: entro il 15 ottobre 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, o entro il 15° giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per chi ha esercizi “a cavallo”;
- Modello 770 da parte dei sostituti d’imposta: entro il 31 ottobre 2024.
Per il periodo d’imposta 2024, le scadenze saranno leggermente anticipate con finestre temporali di presentazione:
- Dal 15 aprile al 30 settembre 2025 per persone fisiche, società e associazioni (articolo 5 TUIR) in modalità telematica;
- Dal 15 aprile al 30 giugno 2025 per presentazioni tramite uffici postali;
- Per i soggetti IRES con esercizio solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025; per chi ha esercizio non coincidente, entro il nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
- Modello 770 da trasmettere tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2025.
A regime, dal periodo d’imposta 2025 e successivi, i termini saranno:
- Dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo per persone fisiche, società e associazioni che trasmettono telematicamente;
- Dal 1° aprile al 30 giugno per presentazioni tramite uffici postali;
- Per soggetti IRES con esercizio solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo; per esercizi non coincidenti, entro il nono mese successivo alla chiusura;
- Modello 770 da trasmettere tra il 1° aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo.
Va sottolineato che la scadenza ordinaria del modello 730 rimane fissata al 30 settembre di ogni anno, senza variazioni.