
Dove possono entrare i cani in Italia: norme e prescrizioni(www.popmag.it)
Il rapporto tra cani e accesso ai luoghi pubblici e privati in Italia è regolamentato da un complesso intreccio di norme.
Sebbene i cani siano considerati i migliori compagni dell’uomo e membri effettivi delle famiglie, la legge italiana impone limiti precisi per motivi igienici, di sicurezza e tutela del benessere animale. Ecco un quadro aggiornato e dettagliato di dove i cani possono entrare e dove invece il loro accesso è vietato.
Contrariamente all’idea comune, non esiste una legge nazionale univoca che disciplini l’ingresso dei cani nei luoghi pubblici o la loro circolazione. La materia è principalmente regolata da ordinanze regionali, provinciali e comunali, che stabiliscono le modalità di accesso e le precauzioni da adottare.
La giurisprudenza amministrativa, in particolare il Tar, ha stabilito che gli enti locali non possono vietare completamente l’ingresso dei cani in aree pubbliche all’aperto, in quanto ciò rappresenterebbe una limitazione eccessiva della libertà personale e della circolazione, priva di motivazioni giuridiche valide.
Nella maggior parte dei casi, le ordinanze prevedono l’obbligo di guinzaglio e, in alcuni contesti, anche della museruola. Tuttavia, questi strumenti non devono mai ledere il benessere dell’animale. È importante sottolineare che le stesse ordinanze possono stabilire sanzioni per chi non rispetta tali prescrizioni.
Nei luoghi privati, invece, l’accesso ai cani è lasciato alla discrezionalità dei proprietari o gestori, purché non si configuri una discriminazione immotivata. Ciò vale anche per i luoghi aperti al pubblico, dove il divieto deve essere giustificato e coerente con le finalità del luogo.
Divieti d’ingresso per cani: le ragioni igieniche e di sicurezza
Sebbene non esista una normativa nazionale unica, vi sono regolamenti fondamentali a livello europeo e nazionale che impongono divieti specifici per motivi di igiene, soprattutto nei luoghi di manipolazione degli alimenti. In particolare, il Regolamento (CE) n. 852/2004 impone il divieto di ingresso ai cani in ambienti quali:
- cucine, laboratori alimentari, macellerie e pasticcerie;
- aree di confezionamento, taglio e porzionamento degli alimenti;
- magazzini di stoccaggio di alimenti sfusi o non confezionati;
- zone di lavaggio di utensili e attrezzature.
Di conseguenza, bar, ristoranti, supermercati e simili possono consentire l’accesso ai cani solo nelle aree aperte al pubblico e solo a condizione che non vi sia contatto diretto con prodotti alimentari, per evitare rischi di contaminazione.
Un ulteriore riferimento normativo è il Dpr n. 320/1954 relativo alla polizia veterinaria, che autorizza l’ingresso dei cani nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto purché siano tenuti al guinzaglio e, dove richiesto, con museruola.

Non esistono norme nazionali che vietino in modo assoluto l’ingresso dei cani in teatri, cinema, ospedali o altri luoghi aperti al pubblico. Tuttavia, i gestori possono legittimamente imporre divieti o condizioni particolari di accesso, purché tali misure siano motivate e coerenti con le specificità e le finalità dei luoghi.
Ad esempio, negli ospedali l’ingresso è generalmente vietato per ragioni igieniche, con eccezioni per i cani guida e per quelli impiegati in attività di pet-therapy, quando previste.
Anche nei parchi pubblici e nelle aree verdi cittadine, i cani possono generalmente accedere, ma spesso è obbligatorio l’uso del guinzaglio, che in molti comuni non deve superare una lunghezza di un metro e mezzo. Alcune aree, opportunamente segnalate, consentono ai cani di muoversi liberamente senza guinzaglio o museruola, a patto che i proprietari vigilino sul loro comportamento e raccolgano sempre le deiezioni con gli appositi strumenti.

In Italia non esiste un divieto nazionale specifico che impedisca ai cani di accedere alle spiagge libere o alle acque demaniali. Tuttavia, le autorità regionali, comunali o marittime possono imporre regolamenti locali che vietano o limitano la presenza degli animali. Sulle spiagge in concessione, i titolari hanno facoltà di autorizzare o vietare l’accesso ai cani, spesso prevedendo aree designate per gli animali.
Per quanto riguarda ristoranti e bar, è frequente trovare esercizi che accolgono i cani, sia negli spazi esterni sia in quelli interni, purché l’animale sia educato e non arrechi disturbo agli altri clienti. È sempre consigliabile verificare in anticipo la policy del locale.
Nei mezzi di trasporto pubblici, come metro e treni, l’ingresso dei cani è consentito se l’animale è tenuto al guinzaglio (non più lungo di 1,5 metri) e, se necessario, con museruola, oppure all’interno di trasportini o in braccio se di piccola taglia. È previsto il pagamento di un biglietto per il cane, la cui tariffa varia a seconda della città e del mezzo.
Luoghi inaccessibili ai cani e rispetto delle norme
Alcuni spazi, come i luoghi di culto, parchi nazionali e riserve naturali, possono vietare l’accesso ai cani per motivi religiosi, di tutela della fauna o di igiene. È essenziale rispettare tali divieti per garantire la convivenza civile e la protezione dell’ambiente.
In ogni caso, il rispetto delle norme locali e delle prescrizioni di buon comportamento è fondamentale per tutelare sia i diritti degli altri cittadini sia il benessere degli animali stessi, consentendo a proprietari e cani di godere di una convivenza armoniosa nei diversi contesti della vita pubblica e privata.